Per il massimo scoperto la commissione omnicomprensiva non può superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento
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Surrogazione del mutuo (articolo 2, comma 3). Intervento in materia di surroga dei mutui immobiliari: previsto l'obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. In particolare se la surrogazione del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente l'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima. Le disposizioni sono operative dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di manovra estiva.